top of page

Realizzare la piscina nella casa di campagna


Realizzazione della piscina in campagna, si può realizzare?


Spesso capita che i clienti ci chiedano se possono realizzare una piscina nella propria abitazione di campagna.


La risposta, secondo il TAR Sardegna e il Consiglio di Stato è affermativa, anche se spesso capita che gli enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, neghino le stesse secondo i più disparati motivi possibili.


Tuttavia la piscina, oltre a dover essere autorizzata, deve essere inserita nelle pertinenze dell' abitazione, che ricordiamo deve essere anch'essa autorizzata, e la piscina installata a livello del terreno, non deve incidere sul paesaggio circostante.


Il TAR SARDEGNA si è pronunciato più di una volta a tal proposito, accogliendo il ricorso dei proprietari di alcuni immobili contro alcuni comuni e regione stessa, da cui si erano visti rifiutare o meglio diniegare l'autorizzazione, con le più disparate motivazioni tipo: non sono funzionali alla conduzione del fondo e perché snaturano il carattere rurale delle costruzioni, eccissiva movimentazione di terra, troppo vicino a un bene paesaggistico, etc.


La questione controversa è stata infatti già in precedenza più volte esaminata dal Tribunale Regionale, con le sentenze:


n. 161 del 17 febbraio 2016

n. 702 del 7 agosto 2014;

n. 241 del 27 marzo 2014;

n. 227 del 18 marzo 2014;

n. 278 del 8 aprile 2013.


Secondo tali sentenze l'orientamento del TAR è che: è illeggitimo il diniego all'autorizzazione da parte dell’amministrazione secondo cui la piscina e le opere non sarebbero autorizzabili in quanto estranee alle esigenze di sfruttamento agricolo del fondo interessato.


Prosegue il TAR evidenziando che:


la piscina (e le connesse opere di sistemazione del giardino) siano state progettate e previste come “pertinenze” del più ampio edificio residenziale già esistente e regolarmente autorizzato, per cui non si può ora fondatamente rilevarne il contrasto con la funzione agricola del fondo in quanto la stessa è stata a suo tempo già ritenuta compatibile con lo stesso edificio residenziale; peraltro le nuove opere “pertinenziali” hanno, come già si è rilevato, caratteristiche che ne denotano un “impatto paesaggistico” ictu oculi (ossia a colpo d'occhio) neppure lontanamente paragonabile a quello dell’edificio già autorizzato, per cui la valutazione dell'amministrazione appare sotto questo profilo irragionevole”.


Il TAR ha infatti affermato il principio secondo cui:


essendo in zona agricola consentite soltanto opere edilizie strumentali all’attività agricola, in questa nozione possono senz’altro rientrare anche beni a destinazione residenziale qualora concretamente strumentali all’attività agricola, quali, in primo luogo, l’abitazione dello stesso agricoltore, e anche le relative opere pertinenziali - tra cui le piscine - in quanto funzionali a rendere più comodo o gradevole la residenza dell’agricoltore, a condizione, però, che la stessa sia strumentale all’attività agricola.


La stessa Regione risponde a dei quesiti in materia di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed edilizia ed espressamente a proposito di piscine anche entro la fascia dei 300 m ed in merito alla realizzabilità, in un documento già del marzo 2010




"In ogni caso, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, una piscina può essere considerata una pertinenza di un edificio già esistente, solamente nell’ipotesi in cui sia destinata al servizio esclusivo dello stesso, sia sfornita di un autonomo valore di mercato e sia dotata di un volume minimo tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella dell’immobile cui accede. Inoltre, si evidenzia che le aree seminaturali sono componenti di paesaggio, cioè porzioni di territorio che possono al loro interno ricomprendere anche beni paesaggistici, ad esempio boschi. Pertanto, qualora l’area in cui dovrebbe essere realizzato l’intervento costituisca bene paesaggistico, troverà applicazione la disciplina per esso prevista. Se, invece, l’area oggetto di intervento non ricade all’interno di un bene paesaggistico, si applica la disciplina contenuta negli artt. 26 e ss, che richiede ulteriori approfondimenti da parte degli enti chiamati adare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale. Pertanto, a parere della Direzione scrivente, spetterà al Comune, in faseautorizzativa dell’intervento in questione, verificare la sussistenza dei caratteri sopraddetti, ferma restando la necessità del rilascio del nulla osta paesaggistico".


Infine, i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato come la realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, lett. a) (opere costituenti pertinenze od impianti tecnici al servizio di edifici già esistenti) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede la realizzabilità delle pertinenze con la semplice autorizzazione gratuita.


Una piccola piscina prefabbricata si può realizzare in una zona agricola purché sia dimostrata la pertinenza con l'abitazione principale e sempre che non vi sia alterazione del territorio. Come già affermato in giurisprudenza, infatti, una piscina di dimensioni contenute e ridotto impatto urbanistico, realizzata in zona agricola costituisce pertinenza soggetta a mera autorizzazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1951 del 16 aprile 2014 ha respinto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado e stabilito che affinché venga rilasciata la concessione edilizia, è necessario che sia accertato il vincolo di pertinenza con l'abitazione e, soprattutto, che non venga in alcun modo alterato l'assetto del territorio. Se entrambi i prerequisiti sono soddisfatti, allora la piscina può essere considerata come un intervento di sistemazione del terreno, pari ad un riempimento. Per quanto concerne i vani tecnici, poi, se non vengono modificati gli indici di copertura e non si ha un aumento del carico urbanistico, gli stessi sono ammessi. È fondamentale, però, che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l'opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell'opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale.


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page